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Bosco
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top
«Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.»
(Bernardo di Chiaravalle, Epistola 106 n.2)
Il mwcwbosco (o mwdaselva) è un mwdqecosistema costituito da piante legnose, alberi o arbusti, accompagnati da altre specie erbacee o suffrutticose, che costituiscono il mwdgsottobosco.cite-ref-1[1] Quando un bosco è caratterizzato da superficie e densità maggiori, si parla più propriamente di mwewforesta, nonostante a livello legale e normativo i termini bosco, foresta e selva siano equiparati.cite-ref-2[2]
Si distinguono vari tipi di bosco a seconda di alcuni fattori quali:
• la natura delle piante che lo costituiscono (mwgwdi querce, di faggi...);
• il numero delle specie che lo costituiscono (mwhqpuri o mwhgmisti);
• l'origine (mwianaturali o mwiqartificiali);
• la struttura (mwiwfustaie o mwjacedui).
Contents
• Italia
• Svizzera
• Funzioni
• Note
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Definizione giuridica e vincolistica
Italia
Il bosco, nell'ordinamento giuridico italiano, ha sempre goduto di una tutela, anche negli stati preunitari. La prima legge forestale italiana, la L. 3917 del 20 giugno 1877 mwnqLegge forestale detta mwngmwnwMajorana-Calatabiano, portò alla convergenza delle varie normative preunitarie, tutelando il bosco mwoasulle cime e le pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosì o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali. (art. 1). Il bosco non aveva una definizione giuridica: la tutela era garantita dai comitati provinciali, formati dal prefetto della provincia e da ispettori e mwoqingegneri forestali del ministero dell'Agricoltura che, in ogni provincia, avevano il compito di approvare un elenco dei boschi e dei terreni forestali sottoposto a tutela, elenco predisposto dagli ispettori forestali per ogni comune della provincia (art. 5). L'elenco era pubblicato in ogni comune (art. 6) e chiunque poteva presentare osservazioni e chiedere, entro due anni dalla pubblicazione, lo svincolo (art. 8). Per ogni terreno forestale vincolato era vietato il dissodamento senza autorizzazione, che poteva essere rilasciata in caso si realizzassero mwogopere compensative o riparative (art. 9). Il Ministero poteva imporre il rimboschimento dei terreni vincolati (art. 11) e i privati potevano riunirsi in mwowmwpaConsorzi forestali per procedere alla piantagione e alla cura dei nuovi boschi. (art. 13). Il mwpqdisboscamento senza autorizzazione era punito con multe severe e con l'obbligo di ricostituire il bosco (art. 13) e, nei casi più gravi, con l'arresto (art. 23). Il taglio della legna era permesso senza autorizzazione, ma soggetto a regole chiamate mwpgprescrizioni di massima, fissate per ogni provincia. L'aspetto negativo della Legge 3967/1867 fu quello di togliere il vincolo forestale, presente negli Stati preunitari, dal livello del mare fino al limite superiore del mwpwcastagno (circa 800-900 metri di quota), il che permise estesi disboscamenti nelle pianure e nelle colline. Secondo dati ufficiali del Ministero dell' Agricoltura, nell' anno 1900 la superficie forestale vincolata era di 2.200.000 ettari, contro i 4.500.000 ettari del 1876.
La L. 3917/1877 rimase in vigore fino al 31 maggio 1924, quando fu sostituita dal mwqqRegio decreto 3267 del 30 dicembre 1923 mwqgRiordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani detto mwqwLegge mwraSerpieri. Con questa norma il vincolo forestale veniva trasformato in mwrqvincolo idrogeologico ed era esteso ai mwrgterreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.. Per questi terreni vincolati mwrwla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale. L'Autorità forestale aveva il compito di determinare (art. 2) mwsasu di una carta del mwsqRegio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. L'art. 12 prevedeva che mwsgI proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. In altre parole, come nella legge del 1877, il vincolo forestale non necessitava di una definizione giuridica di bosco, ma si basava sulla perimetrazione del bosco e dei terreni vincolati e sulla certezza del vincolo.
La L. 431 dell'8 agosto 1985 mwtaConversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale., detta mwtqLegge mwtgGalasso, estese il mwtwvincolo paesaggistico, fino ad allora vigente solo in specifiche aree individuate e perimetrate con specifico decreto ministeriale, ai sensi della L. 1497/1939 (mwuaProtezione delle bellezze naturali), a tutti i boschi e foreste. Questa disposizione fece nascere la necessità di stabilire con precisione cosa fosse un bosco sotto il profilo giuridico, esigenza fino ad allora non sentita in quanto il vincolo gravava solo su aree perimetrate e cartografate. Attualmente, le leggi 1497/1939 e 431/1985 sono confluite nel d.lgs. 42/2004 mwuqCodice dei beni culturali e del paesaggio, che tutela tutti i boschi all' art. 142, comma 1, lettera g).
La legge italiana diede solo nel 2001 la definizione giuridica di bosco col d.lgs. 227 del 18 maggio 2001 mwuwOrientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57: nel frattempo, diverse regioni si erano dotate di una propria definizione giuridica di bosco con specifiche leggi regionali. Il d.lgs. 227/2001 stabilì pertanto che la definizione giuridica di bosco spettasse alle regioni e solo in mancanza di tale definizione si dovesse applicare una definizione giuridica a livello nazionale (art. 2).
Attualmente, la legge italiana detta la definizione giuridica di bosco nel d.lgs. 34 del 3 aprile 2018 mwvqmwvgTesto Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali: un mwvwbosco, per essere tale e pertanto vincolato, deve avere un'estensione minima di 2.000 m², una percentuale di copertura del suolo (grossomodo, l'ombra proiettata dalle chiome a terra) di almeno il 20% nonché una larghezza minima di almeno 20 mcite-ref-3[3] che, per prassi ma non per norma, si misura a livello delle chiome. La definizione di bosco del d.lgs. 34/2018 ricalca sostanzialmente quella del d.lgs. 227/2001, ma presenta alcune importanti differenze, in primo luogo la larghezza del bosco è ora misurata a livello delle chiome, mentre per il d.lgs. 227/2001 doveva essere calcolata a livello dei tronchi: ciò ha comportato pertanto un ampliamento della definizione di bosco, che di fatto ha riguardato la pianura e le aree agricole.
Ma la principale novità della definizione giuridica di bosco secondo il d.lgs. 34/2018 è che il bosco deve essere accertato caso per caso: non si basa, come in passato, sulla perimetrazione o sulla identificazione cartografica, nè sulla certezza del vincolo, ma può essere accertata da qualunque soggetto deputato al controllo. Non è prevista per i proprietari del bosco nessuna possibilità di contestazione del vincolo. Si tratta dell'unico caso, fra tutte le fattispecie tutelate paesaggisticamente dalla ex Legge Galasso 431/1985 (ora, art. 142 del di.lgs. 42/2004), in cui il vincolo non può essere predeterminato con precisione.
In ossequio all'mwxgarticolo 117 della mwxwCostituzione e nel rispetto del d.lgs. 34/2018 che consente alle regioni di modificare la definizione di bosco, molte regioni hanno disciplinato, con l'adozione di leggi e regolamenti forestali, una definizione differente di bosco, anche se i parametri sono analoghi a quelli sopra esposti.
Svizzera
La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 consente ai mwygCantoni, entro i limiti fissati dal mwywConsiglio federale, di stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un’area per essere considerata foresta. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un’area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.
Secondo la normativa del mwzqCanton Ticino, la legge 21 aprile 1998, un bosco è costituito da una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, che presenta un’estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un’età di almeno 20 anni. Questi valori numerici non si applicano alle superfici situate lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari. All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3). Per dare certezza del vincolo, la normativa ticinese prevede che, nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori, il mwzgMunicipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore (art. 4). Nuovi edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco (art. 6). Negli altri casi, solo gli Uffici cantonali possono accertare la natura boschiva di un fondo, previa apposita domanda o d'ufficio. L'accertamento è effettuato dall'Ufficio forestale di circondario, previa convocazione del richiedente. Il risultato dell'accertamento è pubblicato sul Foglio ufficiale e agli albi comunali per un periodo di 15 giorni e dell'esito dell'accertamento viene data comunicazione ai confinanti. Trascorso questo periodo, la Sezione forestale decide sull'accertamento, evadendo nel contempo eventuali opposizioni. La decisione è impugnabile al mwzwConsiglio di Stato.
Anche nel mwaqCantone dei Grigioni la Legge cantonale sulle foreste del 11 giugno 2012 definisce come bosco una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, che presenta un’estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un’età di almeno 20 anni. Si possono definire bosco anche superfici di soli 500 mq mwagse adempiono a una funzione della foresta.
San Marino
A San Marino non esiste una legge che definisca cosa sia un bosco ai fini della tutela ambientale dei boschi stessi. Tuttavia, i boschi di San Marino sono perlopiù tutelati, in quanto la Legge 16 novembre 1995 n. 126 mwbqLegge quadro per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora sottopone (art. 22) a mwbgvincolo idrogeologico e forestale tutti i terreni, sia di proprietà pubblica che privata, che rientrano nella planimetria denominata mwbwTavola della Vegetazione Forestale ed Arbustiva. In tutti questi terreni sono, fra l'altro, proibiti i disboscamenti e i dissodamenti dei terreni boschivi ed arbustivi, nonché l'abbattimento delle specie forestali ed arbustive senza preventiva autorizzazione. In altre parole, pur in mancanza di una definizione giuridica di bosco, i boschi stessi sono quasi tutti tutelati grazie alla perimetrazione del vincolo idrogeologico e forestale, che conferisce pertanto certezza di quali siano le aree vincolate.
Caratteristiche dei boschi in Italia
I boschi gestiti dall'Uomo possono essere distinti secondo la.forma.di mwcggoverno in cedui e fustaie:
• mweqmwegfustaia (o "bosco d'alto fusto") è un bosco in cui gli alberi si lasciano crescere fino alla maturità. I tagli si eseguono quindi ad intervalli di almeno 40/100 anni, quando la capacità di emettere polloni è terminata per vecchiaia delle piante, e pertanto il bosco stesso si mwewrigenera attraverso la nascita di nuove mwfaplantule nate dai semi degli alberi preesistenti o lasciati dopo il taglio ("alberi portasemi" o "riserve"). Una fustaia perciò si rigenera soprattutto per via sessuata o gamica.
La gestione del bosco ad alto fusto, permettendo il taglio solo a intervalli molto distanziati, si addice alle grandi proprietà (che sono perlopiù pubbliche), dove è possibile procedere al taglio a lotti scaglionati nel tempo (mwfwassestamento forestale). Nelle piccole proprietà, la necessità di ottenere mwgalegname ogni anno spinge il possessore del bosco a una gestione dello stesso a ceduo. Inoltre, solitamente, dai cedui si ottiene soprattutto mwgqlegna da ardere o, soprattutto nel caso del mwggcastagno, pali; le fustaie invece forniscono legname da opera di ogni tipo.
In Italia circa un terzo dei boschi sono fustaie e i due terzi cedui; le fustaie sono soprattutto di mwhaconifere, di mwhqfaggio e di mwhgcastagno mentre tra i cedui prevalgono le mwhwquerce ed i boschi misti sia collinari che della mwiamacchia mediterranea Le specie arboree presenti nei boschi si diferenziano in base alle seguenti caratteristiche:
• mwiwtemperatura: mwjamacrofile (alte temperature), mwjqmesofile (medie temperature), mwjgmicrofile (basse temperature);
• mwkaorigine: mwkqautoctone (piante che sono proprie del luogo), mwkgalloctone (piante importate);
• mwlaacqua: mwlqidrofile (hanno bisogno di molta acqua, ad esempio pioppi, salici, ontano, ecc.), mwlgxerofile (non hanno bisogno di acqua), mwlwalofile (hanno bisogno di sale, le piante sulle spiagge), mwmamesofile (situazione media del bisogno d'acqua);
• mwmgluce: mwmweliofile (hanno bisogno di luce), mwnasciafile (non hanno bisogno di tanta luce);
• mwngaltitudine: le piante si distinguono in base alle seguenti fasce fitoclimatiche: mwnwlauretum (va da 0 a mwoa400 m s.l.m., è caratterizzata da specie sempre verdi); mwoqcastanetum (va da 400 a mwog800 m s.l.m., la specie che caratterizza questa fascia è il castagno); mwowfagetum (va da 800 a mwpa1600 m s.l.m., la specie che caratterizza questa fascia è il faggio); mwpqpicetum (va da mwpg1 600 a mwpw2000 m s.l.m., la specie che caratterizza questa fascia è l'abete rosso); mwqaalpinetum (va da mwqq2000-2200 m s.l.m. in su, in questa fascia non ci sono alberi ma solo piante erbacee). L'unica specie che possiamo trovare in tutte le fasce fitoclimatiche è il ginepro.
Le specie mwqwarboree componenti i boschi italiani si possono dividere in mwraconifere e mwrqlatifoglie: le prime sono prevalenti in climi freddi alpini ma formano estese foreste anche nei pressi del mare, le latifoglie predominano in tutte le altre località. Partendo dalle coste i primi boschi che si incontrano sono quelli di mwrgpini marittimi (mwrwmwsaPinus pinea o pino domestico, mwsqmwsgPinus pinaster o pino marino, mwswmwtaPinus halepensis o pino d'Aleppo) che prosperano lungo le coste sabbiose, dietro la fascia dunale. Questi boschi non sono in genere tagliati a causa dello scarso valore del legname ma vengono utilizzati per la raccolta dei mwtqpinoli e per fruizione turistica.
Più nell'entroterra, nell'Italia centromeridionale ed in mwtwLiguria, si incontra la tipica mwuamacchia mediterranea dominata dal leccio (mwuqmwugQuercus ilex), accompagnato dal corbezzolo (mwuwmwvaArbutus unedo), la sughera (mwvqmwvgQuercus suber). I boschi, a prevalenza di mwvwleccio, sono quasi uniformemente trattati a mwwaceduo. I querceti caducifogli, che si trovano nella fascia sopra-mediterranea e prealpina, sono composti prevalentemente da roverella (mwwqmwwgQuercus pubescens), dal cerro (mwwwmwxaQuercus cerris), dalla farnia (mwxqmwxgQuercus robur) e dal rovere (mwxwmwyaQuercus petraea), accompagnati dall'orniello (mwyqmwygFraxinus ornus), dall'acero minore (mwywmwzaAcer monspessulanum), i carpini (mwzqmwzgOstrya carpinifolia e mwzwmw0aCarpinus betulus), etc. Questi boschi forniscono eccellente mw0qlegna da ardere. In questa fascia, soprattutto su terreni a mw0gpH acido, sono stati impiantati, fin dal periodo romano, estesi boschi di castagno (mw0wmw1aCastanea sativa), impiegato per il frutto e per la produzione di legname da costruzione.
A monte dei castagneti si estende il regno del faggio (mw1gmw1wFagus sylvatica, orientativamente tra 600 e 1800 metri di altezza), che forma boschi molto spesso puri ma talvolta misti con l'abete bianco (mw2amw2qAbies alba) e, ma solo sulle mw2gAlpi, l'abete rosso (mw2wmw3aPicea abies) e il larice (mw3qmw3gLarix decidua). Specie intercalari di questi boschi sono costituiti dall'agrifoglio (mw3wmw4aIlex aquifolium), l'acero di monte (mw4qmw4gAcer pseudoplatanus), il tasso (mw4wmw5aTaxus baccata) e mw5qtigli. Le faggete erano governate a mw5gceduo nel recente passato, ma adesso sono quasi tutte in conversione a mw5wfustaia: forniscono un ottimo legname utilizzato nella costruzione di mobili.
Sulle montagne delle Alpi a quote superiori si trovano boschi puri di conifere delle specie sopra menzionate accompagnate da varie specie di pini (mw6qmw6gPinus): pino cembro (mw6wmw7aPinus cembra), pino mugo (mw7qmw7gPinus mugo), pino nero (mw7wmw8aPinus nigra) e pino silvestre (mw8qmw8gPinus sylvestris). Ai limiti di queste formazioni sempreverdi boschive, oltre a qualche sporadico cespuglietto, si incontra solo vegetazione erbacea che dà vita a zone prative di mw8wpascolo d'alta quota.
• Aghifoglie:
• Abete Abies:
• Abete bianco Abies alba Mill. (= Abies pectinata DC.)
• Abete di Douglas Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
• Abete rosso Picea abies (L.) H.Karst.
• Cedro Cedrus:
• Cedro dell'Atlante o Cedro africano Cedrus atlantica Manetti
• Cedro dell'Himalaya Cedrus deodara Lawson
• Cipresso Cupressus
• Ginepro Juniperus
• Larice Larix
• Pino Pinus:
• Pino cembro o Cirmolo Pinus cembra L.
• Pino d'Aleppo Pinus halepensis Mill.
• Pino di Villetta Barrea Pinus nigra Arn. var. austriaca Hoess fo. Villetta Barrea
• Pino domestico Pinus pinea L.
• Pino laricio di Calabria Pinus nigra Arn. var. laricio Poir. fo. calabrica Loud.
• Pino laricio di Corsica Pinus nigra Arn. var. laricio Poir. fo. corsicana Loud.
• Pino marittimo Pinus pinaster
• Pino montano Pinus mugo
• Pino nero d'Austria Pinus nigra Arn. var. austriaca Hoess
• Pino silvestre Pinus sylvestris L.
• Latifoglie:
• Acero Acer:
• Acero campestre, Testucchio, Loppo o Oppio Acer campestre L.
• Acero di monte Acer pseudoplatanus L.
• Betulla bianca Betula pendula Roth
• Carpino Carpinus:
• Carpino bianco Carpinus betulus L.
• Carpino nero Ostrya carpinifolia Scop.
• Castagno Castanea
• Faggio Fagus sylvatica L.
• Frassino Fraxinus
• Frassino maggiore Fraxinus excelsior L.
• Frassino minore, Orniello o Ornello Fraxinus ornus L.
• Olmo campestre Ulmus minor Mill.
• Ontano Alnus
• Ontano bianco Alnus incana Vill.
• Ontano nero Alnus glutinosa
• Nocciolo Corylus avellana L.
• Noce Juglans
• Pioppo Populus:
• Pioppo bianco Populus alba L.
• Pioppo nero Populus nigra
• Pioppo tremolo Populus tremula
• Quercia Quercus:
• Cerro Quercus cerris L.
• Farnia, Ischia o Quercia gentile Quercus robur L.
• Leccio o Elce Quercus ilex
• Rovere Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
• Roverella Quercus pubescens Willd.
• Sughera Quercus suber L.
• Robinia Robinia pseudoacacia L.
Classificazione
I boschi possono essere classificati in base alle specie che li compongono in:
1. mw-qPuri, cioè formati da una sola specie (es.: mw-glariceti di alta montagna); se una specie è presente per il 90%, il bosco si considera puro per convenzione.
2. mw-aMisti, cioè formati da più specie differenziate per età delle piante; si distinguono a loro volta in:
1. mwaqaCoetanei, formati da piante della stessa età;
2. mwaqiDisetanei, formati da piante di età diversa.
Le associazioni vegetali sono poi classificate in base a:
• mwaqumwaqyClima (vedi mwaqcZone fitoclimatiche).
• mwaqkStatura, valido il parametro di altezza dominante, in quanto con i diradamenti si tagliano le piante più piccole modificandone l'altezza media.
• mwaqsDistribuzione spaziale (come si dispongono le piante sullo spazio), che può essere mwaqwregolare colma, mwaq0regolare scarsa, mwaq4lacunosa, mwaq8aggregata o mwaraa cespi.
• mwariTessitura (distribuzione sul piano in base alle classi d'età), che può essere mwarmgrossolana, mwarqmedia o mwarufine.
• mwarcDensità (numero di individui per ettaro).
• mwarkCopertura (proiezione delle chiome sul terreno).
• mwarsFertilità: importante parametro dei boschi che tiene conto della statura (l'altezza media degli alberi più alti) e definisce l'attitudine alla produzione e alla rinnovazione. Essa è importante dal punto di vista selvicolturale in quanto influenza le scelte gestionali.
Funzioni
Il bosco può svolgere diverse funzioni:
• protezione dal mwasurischio idrogeologico e da disturbi naturali quali mwasyvalanghe e mwascfrane;
• sviluppo sociale a fini ricreativi, ad esempio l'mwaskescursionismo, o educativi;
• risorsa genetica e di mwassbiodiversità;
• detossificazione di suolo, aria e acqua.
Mitologia
I boschi anticamente erano anche mwataluoghi di culto dotati di una certa mwatesacralità, in cui era più facile pervenire a un contatto con la dimensione mwatimagica o mwatmsoprannaturale. Nella mwatqreligione romana, ad esempio, i boschi erano associati al potere della dea mwatuDiana, e caratteristiche simili si ritrovano nelle antiche mwatyreligioni europee, mwatcgreca, mwatgceltica, mwatkbaltica.
Note
cite-note-11. ↑ mwauamwauemwauibòsco in Vocabolario - Treccani, su mwaumtreccani.it. mwauqURL consultato il 4 marzo 2021.
cite-note-22. ↑ mwaugmwaukmwauoGazzetta Ufficiale, su mwauswww.gazzettaufficiale.it. mwauwURL consultato il 29 maggio 2023.
cite-note-33. ↑ parametri adottati da ISAFA - TN per il primo inventario forestale nazionale - IFN1 - 1983-1985
Bibliografia
• Bernetti Giovanni mwavmAtlante di selvicoltura, Edagricole, 2005.
Voci correlate
• mwavcAsilo nel bosco
• mwavkBosco sacro
• mwavsEconomia forestale
• mwav0Foresta
• mwav8Pianta monumentale
• mwaweScienze forestali
• mwawmShinrin yoku
Altri progetti
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Collegamenti esterni
• citereftreccani-itbosco, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
• citerefsapere-itbòsco, su sapere.it, De Agostini.
• citerefbritannica-com(EN) woodland, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
• citereftreccani-boscoBosco, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
• mwaw0La definizione di dettaglio di bosco: il mio terreno è un bosco? sul sito della Regione Lombardia
• mwaw8Accertamento della natura boschiva del fondo, sul sito della Repubblica e Cantone del Ticino, Svizzera